PROCEDURA WHISTLEBLOWING
Ambito di applicazione
La presente procedura è finalizzata a garantire la riservatezza
dell’identità del soggetto che, a tutela dell’integrità di Bondini S.r.l.,
effettui la segnalazione circostanziata di condotte illecite, rilevanti ai
sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 e fondate su elementi di fatto precisi e
concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione
dell’ente, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
In particolare, la presente procedura si applica alle segnalazioni
effettuate da uno dei soggetti di seguito indicati (di seguito, “whistleblower”o“segnalante”):
- persona
che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di
Bondini S.r.l.;
- persona
che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo di Bondini S.r.l.;
- persona
sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alle
lettere a) e b);
- lavoratore
con contratto a tempo parziale e a tempo determinato, lavoratore in somministrazione,
tirocinante, volontario, lavoratore autonomo, consulente, subappaltatore,
fornitore;
- azionista
e componente degli organi direttivi.
Procedura cartacea
- La
funzione Risorse Tecniche e Umane, con il supporto del Responsabile
Amministrativo, predispone, in un luogo riservato e non visibile dall’esterno,
una cassetta per la raccolta delle segnalazioni cartacee indirizzate dal
whistleblower all’OdV e relative a condotte illecite o a violazioni del Modello
Organizzativo adottato da Bondini S.r.l.
- Il
whistleblower riporrà il documento contenente la segnalazione in un plico
chiuso con intestazione “Organismo di Vigilanza – riservata personale”. In ogni
caso verranno trattate come riservate anche le segnalazioni contenute in plichi
non riportanti tale dicitura.
- Le
segnalazioni depositate nella cassetta sono immediatamente trasmesse dalla
funzione Risorse Tecniche e Umane ovvero dal Responsabile Amministrativo
all’Organismo di Vigilanza.
- Nella
trasmissione deve essere garantita l’integrità del plico.
- Una volta
ricevuta la segnalazione l’OdV annota la stessa in un apposito registro
cronologico informatico coperto da chiavi di sicurezza e conservato in uno
spazio di archiviazione collocato al di fuori della rete aziendale, identifica
il segnalante ed attribuisce alla segnalazione un codice numerico crescente
associato all’anno di riferimento (ad es. 001/2022). Tale codice è collegato,
nel registro, al nome del segnalante.
- Successivamente
l’OdV realizza una copia cartacea della segnalazione, archivia l’originale,
applica sulla copia il codice numerico annotato sul registro oscurando i dati
identificativi del segnalante ed ogni altra informazione dalla quale sia
possibile risalire allo stesso.
- L’OdV,
nell’effettuare gli accertamenti di competenza, utilizza nelle comunicazioni
con altri organi, funzioni od uffici aziendali esclusivamente la copia della
segnalazione recante i dati identificativi del segnalante oscurati.
- Nel caso
in cui, per garantire il diritto di difesa del segnalato nel procedimento
disciplinare, si renda necessario rivelare l’identità del segnalante, gli
organi, le funzioni od i soggetti che ne vengano a conoscenza hanno il dovere
di mantenere su di essa il riserbo.
Procedura informatica
- Le
segnalazioni di condotte illecite o di violazioni al Modello Organizzativo
possono essere, inoltre, trasmesse dal whistleblower mediante comunicazione
all’indirizzo mail odv.bondinisrl@pec.it
- L’Organismo
di Vigilanza, per la gestione della posta elettronica, si avvale di un apposito
client (ad es. Microsoft Outlook) configurato con protocollo “POP3” idoneo a
consentire la cancellazione della mail direttamente dal client stesso, senza
necessità di collegamento al server.
- Nell’oggetto
della mail il segnalante appone la dicitura “riservata personale”. In ogni caso
verranno trattate come riservate anche le segnalazioni inviate tramite e-mail
il cui oggetto non riporti tale dicitura.
- Una volta
ricevuta la mail di segnalazione l’OdV la acquisisce, la salva in uno spazio di
archiviazione collocato al di fuori della rete aziendale, la cancella dal
client ed annota la stessa in un apposito registro cronologico informatico
protetto da chiavi di sicurezza.
- L’annotazione
nel registro protetto reca l’identità del segnalante a cui viene collegato un
codice numerico crescente associato all’anno di riferimento (ad es. 001/2022).
- Successivamente
l’OdV realizza due copie del file salvato attribuendo alle stesse il codice
numerico riportato nell’archivio informatico. La prima copia viene a sua volta
salvata in apposito archivio crittografato tramite chiavi di sicurezza
(mediante, ad esempio, l’impiego del software di compressione ed
archiviazione). La seconda copia, invece, è modificata mediante l’eliminazione
dei dati identificativi del segnalante e di ogni altra informazione dalla quale
sia possibile risalire allo stesso.
- L’OdV,
nell’effettuare gli accertamenti di competenza, utilizza nelle comunicazioni
mail con altri organi, funzioni od uffici aziendali la seconda copia della
segnalazione priva dei dati identificativi del segnalante.
- Nel caso in cui, per garantire il
diritto di difesa del segnalato nel procedimento disciplinare, si renda
necessario rivelare l’identità del segnalante, gli organi, le funzioni o i soggetti
che ne vengano a conoscenza hanno il dovere di mantenere su di essa il
riserbo.